Al fine di sostenere le famiglie ed i lavoratori, il Decreto Legge 144/22 “Aiuti Ter” ha previsto un’indennità una tantum, di importo pari ad Euro 150,00, da erogare con la retribuzione di novembre 2022.
Il bonus sarà attribuito a chi ha una retribuzione imponibile previdenziale nel mese di novembre 2022 non superiore a 1.538,00 euro. Indennità riconosciuta in via automatica.
Bonus 150 euro una tantum: requisiti
- Sussistenza del rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato anche con contratto a tempo parziale nel mese di novembre 2022;
- retribuzione imponibile previdenziale nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538,00 euro (anche se erogata a dicembre 2022);
- non essere titolare delle prestazioni (ad es. pensione, reddito di cittadinanza, ecc) per le quali è l’INPS a erogare direttamente l’indennità una tantum di 150 euro.
L’indennità va erogata al lavoratore anche laddove la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, CIGO/CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà e CISOA, percepiti in ragione della sospensione del rapporto di lavoro, o congedi parentali), fermo restando il rispetto del limite di 1.538,00 euro.
L’indennità non è riconosciuta, pur sussistendo il rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022, nell’ipotesi in cui la retribuzione risulti azzerata a causa della sospensione del rapporto di lavoro per eventi, previsti dalla legge o dalla contrattazione, non coperti da contribuzione figurativa a carico dell’INPS (ad esempio, aspettativa non retribuita).
Bonus 150 euro una tantum: come richiederlo
Sussistendo i requisiti sopra elencati, l’indennità è riconosciuta in via automatica (quindi senza la necessità di presentare una specifica istanza).
Sarà il consulente del lavoro a procedere alla verifica dei requisiti (Retribuzione Imponibile previdenziale novembre 2022) dei dipendenti al fine dell’ottenimento del bonus.
Per i soli dipendenti che invece non ne hanno diritto, in quanto percettori di prestazioni INPS, per i quali è l’Inps ad erogare direttamente il bonus, il datore di lavoro deve fornire loro, una dichiarazione che attesta di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 19, commi 1 e 16, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, da restituire al consulente del lavoro compilato in tutte le sue parti e sottoscritto.
Infine, l’indennità una tantum di 150,00 euro non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
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