Cosa succede a congedi, ferie, permessi e infortuni durante la cassa integrazione?
Scopriamo insieme come ci si comporta in questi casi.
Cassa integrazione e malattia
In caso di Cassa integrazione con sospensione dal lavoro a zero ore, se la malattia sopraggiunge durante la sospensione, il lavoratore continua ad avvalersi delle integrazioni salariali e non è necessario comunicare la malattia. Nel caso in cui la malattia si presenti prima della sospensione del lavoro e tutto il reparto o la squadra a cui appartiene il lavoratore sospende le attività, il lavoratore in malattia entra in Cig dalla data dell’inizio della stessa. Se invece il lavoro non viene sospeso alla totalità del personale dell’azienda il lavoratore in malattia, continua ad usufruire dell’indennità di malattia, qualora fosse prevista.
In caso di cassa integrazione a orario ridotto, prevale l’indennità economica di malattia.
Cassa integrazione e infortunio
Nel caso in cui l’infortunio avvenga prima dell’inizio della cassa integrazione il lavoratore ha diritto all’indennità di legge e del Ccnl, anche se questo la prolunga durante la cig. Se l’infortunio avviene durante la cassa integrazione, il lavoratore ha diritto alla normale indennità erogata dall’Inail e non alla cig.
Cassa integrazione e maternità
Il congedo di maternità prevale sempre sulla cassa integrazione. Quindi, tutte le lavoratrici che sono in cassa integrazione all’inizio del periodo di congedo di maternità, possono usufruire dell’indennità giornaliera di maternità, l’importante che tra l’inizio della cig e quello della maternità non siano trascorsi più di 60 giorni.
Nel caso in cui la lavoratrice venga sospesa dal lavoro all’inizio del congedo di maternità e che usufruisce dell’integrazione salariale ha diritto all’indennità di maternità a prescindere dal tempo intercorso tra uno e l’alto.
Cassa integrazione e congedo parentale
Il lavoratore che decide di fruire del congedo parentale non può avvalersi dell’indennità della cassa integrazione.
Cassa integrazione e permessi per allattamento
I permessi per allattamento spettano solo in caso di cassa integrazione a orario ridotto semmai corrispondano con le ore di attività lavorativa. Nel caso invece di cassa integrazione a zero ore, prevale l’integrazione salariale.
Cassa integrazione e congedo straordinario per gravi motivi familiari
Il lavoratore che prima della Cassa Integrazione a orario ridotto oppure a zero ore, ha richiesto di beneficiare del congedo straordinario per gravi motivi familiari, percepisce l’indennità del congedo e non il trattamento integrativo della Cig.
In questo caso l’indennità per congedo straordinario viene calcolata sulla retribuzione corrisposta in funzione dell’effettiva prestazione lavorativa.
Se invece la domanda di congedo viene fatta durante la cig a zero ore, il congedo non può essere riconosciuto al lavoratore, che resta in Cassa Integrazione, durante la cig a orario ridotto invece il lavoratore continua ad avere l’integrazione salariale per le ore di Cig, insieme all’indennità per il congedo (in questo caso va calcolata in relazione all’ultima retribuzione percepita “al netto” del trattamento integrativo)
Cassa integrazione e ferie
Se la cassa integrazione è a zero ore, in caso di ferie, il datore può liberamente indicare il periodo di godimento delle ferie residue e di quelle in corso di maturazione. Le ferie potrebbero essere anche posticipate al termine della cassa integrazione e corrispondere con la ripresa del lavoro.
In caso di Cig a orario ridotto, l’utilizzo delle ferie segue le regole generali. Quindi il datore di lavoro deve garantire al dipendente le ferie.
Bisogna ricordare che le assenze dal lavoro non dovute dal dipendente non influiscono sulla maturazione delle ferie.
Le festività infrasettimanali restano a carico del datore di lavoro se capitano durante la cassa integrazione.
Cassa integrazione e permessi legge 104 del 1992 (assistenza disabili)
Per i permessi legge 104 se la cassa integrazione è a zero ore, non spetta alcun giorno di permesso retribuito. In caso di cig a orario ridotto bisogna differenziare tra:
- riduzione verticale dell’orario di lavoro dove la fruizione dei tre giorni mensili di permesso va riproporzionato a seconda dell’effettiva riduzione della prestazione lavorativa.
- riduzione orizzontale (riduzione dell’orario giornaliero): resta invariato il diritto ai tre giorni mensili di permesso retribuito.
Cassa integrazione e Congedo ex articolo 42, comma 5, Dlgs 151/2001
Il congedo straordinario non spetta se c’è la cassa integrazione a zero ore.
Il lavoratore che richiede il congedo con la cig a orario ridotto ha diritto all’assegno ordinario per le ore stabilite e anche all’indennità per congedo straordinario, in rapporto alla prestazione lavorativa svolta.
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