Dal 2022, salvo ripensamenti legati ad un eventuale rifinanziamento della Cig Covid (se ci sarà un nuovo scostamento di bilancio), l’emergenza Covid è gestita solo con gli strumenti ordinari e finanziati delle imprese anche mediante il versamento del contributo addizionale del 9, 12 e 15%. Quindi, anche alla luce della circolare n. 1/2022 del ministero del Lavoro, i settori che ancora sono colpiti (o lo saranno con i cambi di colore) dalle misure restrittive, non avranno più a disposizione la causale emergenziale ma dovranno attivare le normali procedure per ottenere gli strumenti previsti dal decreto 148/2015 ossia, Fis, Cigo o Cigs considerando che non prevedono la decorrenza retroattiva.
Un puzzle di ammortizzatori sociali non semplice da decifrare in cui è possibile distinguere tre categorie di imprese che ancora stanno subendo gli effetti negativi del Covid.
Non cambierà nulla per le imprese industriali, che saranno, come già accade attualmente, destinatarie della cassa integrazione ordinaria e straordinaria. Quelle che occupano fino a 15 dipendenti avranno ancora il solo trattamento ordinario, CIGO, mentre per quelle maggiori è confermata sia la CIGO che la CIGS, a seconda dei casi specifici.
Nel settore non industriale le novità saranno diverse non vi sarà il limite dei 5 dipendenti ma queste aziende verranno tutelate dai fondi di solidarietà bilaterali o, in loro assenza, dal Fondo di integrazione salariale, FIS.
Scopriamo insieme nel dettaglio.
In primo luogo, ci sono le aziende già iscritte al Fis e quelle che per effetto della legge di bilancio 2022 accedono per la prima volta agli strumenti ordinari o straordinari del decreto 148 come, ad esempio, le aziende del settore commercio e turismo fino a 50 dipendenti, della ristorazione, dello spettacolo o le micro-imprese. Fino ad oggi queste imprese, in parte hanno avuto accesso al Fis e in parte alla cassa in deroga. Dal 1° gennaio, invece, esse potranno richiedere il Fis poiché dalla stessa data lo strumento è stato esteso a tutti i datori con almeno 1 dipendente. In ogni caso, si tratta di strumenti che prevedono il versamento del contributo addizionale e l’utilizzo determina il consumo del plafond a disposizione (ossia, 13 settimane fino a 5 dipendenti e 26 settimane oltre questa soglia, nel biennio mobile).
In secondo luogo, ci sono le aziende che già erano destinatarie degli strumenti di Cigo e Cigs (ad esempio il mondo industriale, edile e le cooperative industriali) che ancora hanno un plafond residuo a disposizione. In questo caso, bisogna chiarire se rimangono ancora valide le istruzioni Inps contenute nella circolare 84/2020 (par. 1.8) che consentono di richiedere la Cigo per mancanza di materie prime/componenti o per mancanza di lavoro/commesse, anche quando il determinarsi di dette causali sia riconducibile ai perduranti effetti dell’emergenza epidemiologica.
Secondo l’Inps tenuto conto del carattere eccezionale della situazione in atto, qualora in questi casi l’azienda evidenzi il nesso di causalità tra l’emergenza sanitaria e la causale invocata, la valutazione istruttoria non deve contemplare la verifica della sussistenza dei requisiti della transitorietà dell’evento e della non imputabilità dello stesso al datore di lavoro e ai lavoratori.
La circolare Inps spiega che risultano accoglibili anche le domande di integrazione salariale per le quali la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa avviene per effetto dell’ordine della autorità/ente pubblico.
Infine, c’è una terza categoria di imprese già destinatarie degli strumenti previsti dal Dlgs 148/2015 ma che hanno esaurito il plafond; in questo caso esse potranno accedere in via eccezionale a tre nuovi strumenti transitori messi a disposizione dalla legge di bilancio 2022. Il primo contenuto nell’art. 22 bis D.Lgs. 148/2015 rifinanziato anche per gli anni dal 2022, 2023 e 2024, che consente la proroga del contratto di solidarietà per 12 mesi in ciascun anno oltre i limiti di durata massima previsti nel quinquennio mobile, purché siano imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale, con rilevanti problematiche occupazionali ed esuberi significativi nel contesto territoriale. Questa misura, solo per gli anni 2023 e 2024, potrà riguardare anche le imprese che hanno in corso Cigs con causale per crisi e riorganizzazione accedendo, rispettivamente, a ulteriori 6 e 12 mesi di cassa in ciascun anno. Un secondo strumento riguarda sempre i datori di lavoro con più di 15 dipendenti che hanno esaurito la Cigs; nel biennio 2022- 2023 in via transitoria per fronteggiare processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica, possono accedere ad un massimo di 52 settimane di cassa nel biennio. La manovra, inoltre, mette in campo un nuovo strumento a regime da utilizzare come estrema ratio una volta che è stato esaurito lo strumento di Cigs per crisi o riorganizzazione. Si chiama accordo di transizione occupazionale, e consente, in deroga ai limiti di durata massima della Cigs, di richiedere massimo altri 12 mesi di cassa, non prorogabili.
Sempre per gli anni 2022 e 2023, va ricordata la proroga del contratto di espansione, che è esteso alle imprese con organico non inferiore a 50 unità.
Dal 1° gennaio il Fis copre, con la stessa funzione della Cigo, tutte le imprese con almeno un dipendente. Cresce il ruolo alternativo dei Fondi bilaterali per le realtà con almeno un addetto.
La riforma degli ammortizzatori sociali contenuta nella legge di bilancio 2022 nei fatti estende lo schema industriale di Cigs e Cigo anche a tutti gli altri settori economici e rende più incisivi i fondi di solidarietà bilaterali, che possono porsi come alternativa al sistema pubblico.
In sintesi, è questo il nuovo quadro delle tutele che trova applicazione per le sospensioni o le riduzioni di orario che decorrono dal 1° gennaio 2022, così come illustrato nella circolare 1/2022 a firma della direzione Ammortizzatori sociali del ministero del Lavoro.
Con la nuova riforma tutti i lavoratori potranno accedere alle prestazioni, compresa ogni forma di apprendistato e i lavoratori a domicilio, purché ci sia un’anzianità sull’unità produttiva di 30 giorni effettivi e non più di 90.
Settore industriale
La riforma tende a distinguere due macro-settori economici: il primo riguarda il settore industriale e affini, cui già la riforma assicura la Cigs (per le aziende sopra i 15 dipendenti) e la Cigo indipendentemente dalla dimensione aziendale. Per questa categoria di imprese le modifiche riguardano il contratto di solidarietà, la cui riduzione media passa da 60% a 80% mentre quella individuale passa dal 70% al 90%, e la causale riorganizzazione, dove si introduce una sorta di sottocausale per gestire processi di transizione, che verrà disciplinata con un decreto ministeriale. Il resto rimane invece invariato.
Tutti gli altri settori
Il secondo macro-settore è rappresentato in via residuale dalle aziende appartenenti a settori non ricompresi nel primo, ai quali fino a oggi le tutele erano state riconosciute a macchia di leopardo (commercio, turismo, ristorazione, spettacolo, servizi, studi professionali, terzo settore). Come spiega la circolare del ministero, proprio in questo ambito si consuma la maggior parte delle novità previste dalla riforma. In particolare, dal 1° gennaio 2022 anche in questi settori è stata estesa la Cigs per le aziende con oltre 15 dipendenti, indipendentemente dall’attività svolta. In precedenza, la tutela riguardava solo alcuni settori come il settore commercio e turismo oltre i 50 dipendenti.
Una seconda novità consiste nell’estensione dal 1° gennaio 2022 del Fondo d’integrazione salariale (Fis) a tutte le aziende con almeno un dipendente a prescindere dall’attività svolta. In altri termini, per il settore non industriale il Fis assume il medesimo ruolo che svolge la Cigo nel settore industriale. Su questo aspetto c’è un punto critico della riforma. Infatti, il Fis, oltre al diverso ambito di applicazione, subisce diverse modifiche nei contenuti: sono state eliminate, infatti, le precedenti prestazioni rappresentate dall’assegno ordinario e di solidarietà, per far spazio al nuovo «assegno di integrazione salariale». Al momento, tuttavia, non è prevista una regolamentazione di secondo livello per stabilire quali siano le causali per accedere a questa nuova prestazione. Certamente non potranno essere utilizzate quelle peculiari del settore industriale (Dm 95442 del 15 aprile 2016). Molto probabilmente dovrà essere aggiornato il decreto interministeriale 94343 del 3 febbraio 2016, predisposto proprio per regolamentare le precedenti prestazioni del Fis.
L’accordo di transizione
In tutti i settori economici, una volta esauriti i plafond della Cigs per crisi o riorganizzazione, le aziende potranno accedere all’accordo di transizione che garantisce ulteriori 12 mesi di Cigs con lo scopo di gestire gli esuberi residui tramite le politiche attive.
I fondi bilaterali
Dal 2022 assumono un ruolo più incisivo i fondi di solidarietà bilaterali, che potranno sostituire le tutele pubbliche ordinarie e straordinarie estendendo però le tutele, a differenza del pubblico, per tutte le aziende con almeno un dipendente. I fondi già esistenti avranno un anno per adeguare le loro prestazioni.
La durata della prestazione
Sul fronte della durata delle prestazioni nessuna novità per la Cigs, rimanendo fermi i 12 mesi in caso di crisi, i 24 mesi in caso di riorganizzazione e i 36 mesi in caso di solidarietà. Anche la Cigo non subisce variazioni, conservando le 52 settimane nel biennio mobile. Il nuovo Fis, invece, prevede 13 settimane per le aziende fino a cinque dipendenti e 26 settimane per le aziende con un organico superiore, nel biennio mobile.
Il finanziamento delle imprese
Per quanto riguarda la misura del finanziamento delle prestazioni, le modifiche si registrano solo nei settori diversi da quello industriale.
In particolare, le aziende che per la prima volta accedono alla Cigs saranno tenute a un versamento a regime (dal 2023) dello 0,90%, ripartito in 2/3 a carico dell’impresa e 1/3 a carico dei lavoratori. Per l’anno 2022 l’onere è fissato allo 0,27% da ripartire.
Più articolato è il finanziamento per il nuovo Fis. A regime (dal 2023) le aziende fino a cinque dipendenti pagheranno un onere aggiuntivo dell’0,50%, mentre per le aziende con un organico superiore l’onere è stabilito nella misura dello 0,80 per cento. Per il solo anno 2022 le aziende fino a cinque dipendenti pagheranno lo 0,15%, le aziende superiori a cinque e fino a 15 dipendenti lo 0,55% e le aziende con organico superiore lo 0,69%, il tutto da ripartire con i lavoratori. Esclusivamente le aziende del commercio, logistica, agenzia di viaggio e turismo, compreso gli operatori turistici, nel 2022 avranno un onere dello 0,24% sempre da ripartire con i lavoratori.
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