Smart working: dal 7 aprile 2026 più attenzione alla sicurezza e sanzioni

Dipendente a lavoro in Smart Working

A cura del Dott. Mario Cervini

SI ITALIA – HR CONSULTANCY

Smart working e sicurezza: cosa cambia dal 7 aprile 2026

Per molto tempo lo smart working è stato interpretato soprattutto come uno strumento di flessibilità organizzativa. In molte aziende il focus si è concentrato sugli accordi individuali, gestione dei tempi di lavoro e adempimenti amministrativi. 

Dal 7 aprile 2026, però, il quadro normativo diventa più chiaro anche sul piano della salute e sicurezza sul lavoro.

Con la Legge 11 marzo 2026, n. 34, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 marzo 2026 ed entrata in vigore il 7 aprile 2026, il legislatore interviene sul D.Lgs. 81/2008 introducendo una previsione specifica per le prestazioni svolte in modalità agile, anche in ambienti non nella disponibilità giuridica del datore di lavoro. 

Cosa cambia davvero 

Un obbligo già esistente, ma rafforzato

Su questo punto è bene essere precisi. 

Non si tratta di un obbligo completamente nuovo.

L’art. 22 della Legge n. 81/2017 già prevedeva che il datore di lavoro:

  • garantisse la sicurezza del lavoratore agile
  • consegnasse un’informativa annuale scritta sui rischi generali e specifici

L’ingresso nel Testo Unico Sicurezza

La vera novità è che questo obbligo viene oggi richiamato e rafforzato dentro il Testo Unico Sicurezza

La Legge n. 34/2026 introduce, infatti, nel D.Lgs. 81/2008 il nuovo art. 3, comma 7-bis, il quale stabilisce che:

  • gli obblighi di sicurezza compatibili con il lavoro agile
  • inclusi quelli legati ai videoterminali

devono essere assolti tramite informativa scritta annuale al lavoratore e al RLS.

Viene inoltre ribadito il dovere del lavoratore di cooperare alle misure di prevenzione.. 

Il passaggio chiave: la sanzione

Da adempimento formale a obbligo sanzionato

Il vero cambio di passo riguarda il peso giuridico dell’obbligo.

La Legge n. 34/2026 modifica l’art. 55 del D.Lgs. 81/2008, introducendo sanzioni per la mancata informativa.

Sanzioni previste

In caso di omissione:

  • arresto da 2 a 4 mesi
  • oppure ammenda da 1.708,61 € a 7.403,96 €

Questo significa che l’informativa non può più essere considerata un documento secondario, ma entra nella piena compliance prevenzionistica aziendale.

Un equivoco da evitare 

Non riguarda solo le PMI

Il fatto che la norma sia contenuta nella Legge annuale sulle piccole e medie imprese potrebbe indurre a pensare che riguardi solo le PMI. 

In realtà:

  • la modifica interviene direttamente sul D.Lgs. 81/2008
  • quindi si applica a tutti i datori di lavoro, indipendentemente dalla dimensione aziendale

Cosa devono fare ora le aziende 

La domanda corretta oggi non è soltanto se lo smart working sia stato attivato formalmente, ma se sia stato governato in modo conforme

In concreto, è opportuno verificare: 

  • se esiste una informativa specifica per il lavoro agile
  • se tale informativa è stata consegnata sia al lavoratore sia al RLS
  • se il contenuto richiama correttamente i rischi generali e specifici della prestazione resa da remoto, inclusi quelli legati ai videoterminali; 
  • se la consegna è documentalmente tracciabile

Quest’ultimo punto non è formulato testualmente dalla norma, ma è una misura prudenziale essenziale in ottica ispettiva e difensiva. 

Allineamento documentale

È consigliabile inoltre:

  • coordinare informativa, accordi individuali e documentazione sicurezza
  • evitare disallineamenti tra norma e prassi aziendale

Il punto di fondo 

Lo smart working sta evolvendo da misura “leggera” a modalità ordinaria di lavoro.

 Il legislatore conferma che si tratta di una modalità ordinaria di esecuzione della prestazione che deve essere governata anche sul piano della prevenzione e della prova documentale. 

Conclusioni operative

Per le aziende, il messaggio è chiaro: non basta più aver attivato il lavoro agile. Occorre dimostrare di averne presidiato correttamente anche i profili di sicurezza

Il consiglio operativo è quindi di procedere subito a un check interno della documentazione oggi in uso, aggiornando l’informativa annuale e verificando la corretta consegna al lavoratore e al RLS.