Decreto lavoro_ contratti a Tempo determinato e Fringe Benefits

Decreto Lavoro: contratti a Tempo determinato e Fringe Benefits

Scopriamo insieme alcune delle novità del Decreto Lavoro approvato dal Governo.

Una delle misure è l’ampliamento dell’utilizzo dei contratti a termine, dando maggiore libertà per le causali da apporre oltre i 12 mesi di durata, pur mantenendo il limite massimo di 24 mesi, per consentire un uso più flessibile di tale tipologia contrattuale ma mantenendo comunque fermo, il rispetto della direttiva europea sulla prevenzione degli abusi.

I contratti a termine potranno essere stipulati e rinnovati entro il limite di 24 mesi totali con causali quasi “libere”.

Pertanto, potranno avere durata superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi:

  • per esigenze previste dai contratti collettivi;
  • per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti,
  • in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva, e in ogni caso entro il termine del 31 dicembre 2024;
  • per sostituire altri lavoratori.

La possibilità̀ di superare i 12 mesi con le stesse nuove, piu ampie causali, vale anche per i rinnovi entro i 12 mesi.
La legge di conversione prevede ai fini del computo dei 12 mesi di durata massima che si possano considerare solo i contratti precedenti stipulati dal momento di entrata in vigore del Dl 48/2023(5 maggio 2023). La regola vale anche per la somministrazione di lavoro.

Inoltre, si stabilisce che nel limite di contratti in somministrazione a tempo indeterminato fissato al 20% del personale aziendale, non vanno conteggiati:

  • gli apprendisti
  • i lavoratori che fruivano da più di 6 mesi di indennità di disoccupazione, cassa integrazione o in situazione di svantaggio (come da regolamento comunitario 651/2014 del 17 giugno 2014) e specificati con decreto del ministro del Lavoro.

Decreto lavoro e fringe benefit

Solo per il 2023 in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3 del TUIR, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000:

  • il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, a carico del lavoratore;
  • le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, e dell’energia elettrica e del gas naturale.

Prima di erogare tali emolumenti i datori devono dare informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.
Da parte loro i lavoratori devono richiedere il nuovo beneficio fornendo ai datori di lavoro il codice fiscale di ciascun figlio.

Ci preme ricordare che sono considerati familiari fiscalmente a carico, i membri della famiglia che possiedono un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Per maggiori chiarimenti contatta i professionisti di Si Italia.