Con il decreto-legge varato dal Governo il 5 gennaio, è stato introdotto l’obbligo di vaccino anti-Covid per tutti gli italiani e gli stranieri residenti in Italia che hanno più di 50 anni o che li compiranno entro il prossimo 15 giugno. Dal 15 febbraio, i lavoratori sopra 50 anni, sia dipendenti, sia liberi professionisti nel settore pubblico e nel privato, dovranno avere il green pass rafforzato per poter svolgere la propria prestazione nei luoghi di lavoro. L’obbligo si applica, per ora, fino al 15 giugno.
Quali sono le sanzioni per i lavoratori non vaccinati
Per i lavoratori pubblici e privati e per i liberi professionisti soggetti all’obbligo di vaccino anti-Covid o soggetti all’obbligo di green pass base, che accedano ai luoghi di lavoro senza la certificazione richiesta, è già prevista la sanzione economica da 600 a 1.500 euro. Raddoppiata, come precisato da Palazzo Chigi nei giorni scorsi, se l’inadempimento viene reiterato. La stessa sanzione si applicherà ai lavoratori over 50 tenuti a esibire dal 15 febbraio prossimo il green pass rafforzato, se andranno a lavorare pur non avendo adempiuto all’obbligo di vaccinazione. E come già avviene per i lavoratori privi di green pass, anche gli addetti ultra-cinquantenni che dal 15 febbraio saranno sprovvisti del green pass rafforzato per accedere al luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ma senza diritto alla retribuzione né ad altro compenso o emolumento.
Per la sanità, che ha fatto da apripista sull’obbligo vaccinale, e per la scuola, che si è aggiunta a partire dal 15 dicembre 2021, il mancato possesso per quattro giorni (anche non consecutivi) del super green pass attestante l’obbligo adempiuto, fa scattare, a partire dal quinto giorno, la sospensione dal servizio e dallo stipendio. Nel caso dei docenti e del personale scolastico, contestualmente, scatta per i dirigenti il diritto di nominare un supplente che resterà in servizio fino all’eventuale rientro del diretto interessato, che si sia messo in regola con le prescrizioni previste dalla normativa.
Per i lavoratori che non volessero adempiere all’obbligo del vaccino, ci preme porre l’accento sulla conseguenza più rilevante da mettere in conto e cioè a dire, la sospensione dal servizio e dallo stipendio: poiché gli obblighi vaccinali già previsti fino a oggi per i lavoratori si applicano fino al 31 marzo, termine dello stato di emergenza e, il nuovo obbligo per i lavoratori over 50 vale fino al 15 giugno, il periodo non coperto da retribuzione, in caso di mancata vaccinazione, sarebbe piuttosto lungo.
Non si rischiano, invece, conseguenze disciplinari, come il licenziamento, perché le norme emergenziali fanno salve, per chi non si vaccina, la conservazione del posto di lavoro.
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