A cura del Dott. Mario Cervini
SI ITALIA – HR CONSULTANCY
Smart working e sicurezza: cosa cambia dal 7 aprile 2026
Per molto tempo lo smart working è stato interpretato soprattutto come uno strumento di flessibilità organizzativa. In molte aziende il focus si è concentrato sugli accordi individuali, gestione dei tempi di lavoro e adempimenti amministrativi.
Dal 7 aprile 2026, però, il quadro normativo diventa più chiaro anche sul piano della salute e sicurezza sul lavoro.
Con la Legge 11 marzo 2026, n. 34, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 marzo 2026 ed entrata in vigore il 7 aprile 2026, il legislatore interviene sul D.Lgs. 81/2008 introducendo una previsione specifica per le prestazioni svolte in modalità agile, anche in ambienti non nella disponibilità giuridica del datore di lavoro.
Cosa cambia davvero
Un obbligo già esistente, ma rafforzato
Su questo punto è bene essere precisi.
Non si tratta di un obbligo completamente nuovo.
L’art. 22 della Legge n. 81/2017 già prevedeva che il datore di lavoro:
- garantisse la sicurezza del lavoratore agile
- consegnasse un’informativa annuale scritta sui rischi generali e specifici
L’ingresso nel Testo Unico Sicurezza
La vera novità è che questo obbligo viene oggi richiamato e rafforzato dentro il Testo Unico Sicurezza.
La Legge n. 34/2026 introduce, infatti, nel D.Lgs. 81/2008 il nuovo art. 3, comma 7-bis, il quale stabilisce che:
- gli obblighi di sicurezza compatibili con il lavoro agile
- inclusi quelli legati ai videoterminali
devono essere assolti tramite informativa scritta annuale al lavoratore e al RLS.
Viene inoltre ribadito il dovere del lavoratore di cooperare alle misure di prevenzione..
Il passaggio chiave: la sanzione
Da adempimento formale a obbligo sanzionato
Il vero cambio di passo riguarda il peso giuridico dell’obbligo.
La Legge n. 34/2026 modifica l’art. 55 del D.Lgs. 81/2008, introducendo sanzioni per la mancata informativa.
Sanzioni previste
In caso di omissione:
- arresto da 2 a 4 mesi
- oppure ammenda da 1.708,61 € a 7.403,96 €
Questo significa che l’informativa non può più essere considerata un documento secondario, ma entra nella piena compliance prevenzionistica aziendale.
Un equivoco da evitare
Non riguarda solo le PMI
Il fatto che la norma sia contenuta nella Legge annuale sulle piccole e medie imprese potrebbe indurre a pensare che riguardi solo le PMI.
In realtà:
- la modifica interviene direttamente sul D.Lgs. 81/2008
- quindi si applica a tutti i datori di lavoro, indipendentemente dalla dimensione aziendale
Cosa devono fare ora le aziende
La domanda corretta oggi non è soltanto se lo smart working sia stato attivato formalmente, ma se sia stato governato in modo conforme.
In concreto, è opportuno verificare:
- se esiste una informativa specifica per il lavoro agile;
- se tale informativa è stata consegnata sia al lavoratore sia al RLS;
- se il contenuto richiama correttamente i rischi generali e specifici della prestazione resa da remoto, inclusi quelli legati ai videoterminali;
- se la consegna è documentalmente tracciabile.
Quest’ultimo punto non è formulato testualmente dalla norma, ma è una misura prudenziale essenziale in ottica ispettiva e difensiva.
Allineamento documentale
È consigliabile inoltre:
- coordinare informativa, accordi individuali e documentazione sicurezza
- evitare disallineamenti tra norma e prassi aziendale
Il punto di fondo
Lo smart working sta evolvendo da misura “leggera” a modalità ordinaria di lavoro.
Il legislatore conferma che si tratta di una modalità ordinaria di esecuzione della prestazione che deve essere governata anche sul piano della prevenzione e della prova documentale.
Conclusioni operative
Per le aziende, il messaggio è chiaro: non basta più aver attivato il lavoro agile. Occorre dimostrare di averne presidiato correttamente anche i profili di sicurezza.
Il consiglio operativo è quindi di procedere subito a un check interno della documentazione oggi in uso, aggiornando l’informativa annuale e verificando la corretta consegna al lavoratore e al RLS.