Dal 1° gennaio 2022 è entrato in vigore l’assegno unico e universale per ogni figlio a carico: il beneficio economico mensile riconosciuto alle famiglie in relazione alla loro condizione economica.
Con la pubblicazione nella G.U. 309 del 30 dicembre 2021 del Dlgs 230/2021 debutta il prossimo marzo 2022 il pagamento del 1° assegno unico (in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 46/2021), ma occorre presentare sin dal 1° gennaio 2022 l’istanza per poter ricevere il nuovo beneficio
Il debutto del pagamento del 1° assegno unico è fissato il prossimo marzo 2022, ma occorre presentare sin dal prossimo 1° gennaio l’istanza per poter ricevere il nuovo beneficio.
L’assegno unico è una misura “universale” non essendo prevista una soglia di reddito al di sopra della quale non verrà̀ riconosciuto il beneficio economico mensile.
Difatti, il contributo sarà corrisposto, da marzo di ogni anno fino al febbraio dell’anno successivo, a tutte le famiglie per ogni figlio a carico dal 7° mese di gravidanza fino ai 21 anni e per tutti i figli disabili a carico, senza limite di età. L’assegno unico e universale è erogato direttamente dall’Inps sulla base dell’Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare di appartenenza e del numero di figli a carico, con criteri di universalità e progressività.
Assegno unico per genitori con figli disabili
La versione definitiva del Dlgs 230 del 21 dicembre ha dato spazio a un perfezionamento della misura, grazie alla riformulazione di alcune norme a favore delle situazioni famigliari in cui sono presenti figli disabili.
In particolare, si è disposto che:
● per i figli disabili di età compresa tra 18 e 21 anni, sia riconosciuta una maggiorazione da 50 euro mensili a 80 euro mensili;
● per i genitori di figli disabili con più di 21 anni, oltre l’assegno unico percepito, si continui a fruire della detrazione fiscale per “figli a carico”.
Per fare un esempio pratico, alle famiglie con un reddito fino a 15 mila euro di Isee) per il primo e per il secondo figlio sarà riconosciuto nella misura di 175 euro mensili, dal terzo in poi nella misura di 260 euro.
Assegno unico e universale: requisiti, beneficiari e importi
Il nuovo assegno unico e universale per i figli a carico è un contributo spettante su base mensile riconosciuto ai nuclei familiari in base all’Isee.
Per fruire del nuovo assegno è necessario che il richiedente sia in possesso “congiuntamente” dei seguenti requisiti:
● cittadinanza: essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o essere titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o essere titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi;
● residenza: essere residente e domiciliato in Italia, per la durata del beneficio;
● essere o essere stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
● essere assoggettato al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia.
Come indicato nell’articolo 6 del Dlgs 230/2021, I beneficiari dell’assegno unico e universale sono i nuclei familiari, in possesso dei requisiti citati; il beneficio economico è riconosciuto loro per:
● ogni figlio minorenne a carico;
● ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, a specifiche condizioni;
● ciascun figlio con disabilità, senza limiti di età.
Più dettagliatamente l’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio minorenne a carico e decorre dal settimo mese di gravidanza.
Con riferimento a ciascun figlio maggiorenne a carico l’assegno è riconosciuto fino al compimento dei 21 anni di età, in presenza di una delle seguenti condizioni, il figlio maggiorenne a carico:
● frequenta un corso di formazione scolastica o professionale,
● frequenta un corso di laurea;
● svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8mila euro;
● sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
● svolga il servizio civile universale.
La misura dell’assegno unico è correlata al valore risultante dall’Isee, in particolare:
1) per ciascun figlio minorenne:
– fino a 15.000 euro di Isee l’assegno risulta pari a 175 euro mensili;
– superiore a 15 mila euro di Isee l’importo dell’assegno si riduce gradualmente, secondo gli importi indicati nella tabella 1 di accompagno al decreto, fino a 50 euro per le famiglie con Isee di 40 mila euro;
– oltre i 40 mila euro di Isee l’assegno è riconosciuto in misura costante.
2) per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del 21° anno di età:
– fino a 15 mila euro di Isee l’assegno è pari a 85 euro mensili;
– superiore a 15 mila euro si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un Isee pari a 40 mila euro;
– oltre i 40 mila euro l’importo rimane costante.
3) per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione
– fino a 15 mila euro di Isee pari a 85 euro mensili;
– superiore a 15 mila euro la maggiorazione si riduce, gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1, fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un Isee pari a 40.000 euro;
– oltre i 40 mila euro l’importo rimane costante.
Inoltre, sono previste specifiche maggiorazioni per:
● ciascun figlio minorenne con disabilità;
● ciascun figlio maggiorenne con disabilità fino al ventunesimo anno di età;
Il testo definitivo della disciplina prevede per i figli disabili tra 18 e 21 anni, una maggiorazione pari a 80 euro mensili. È, inoltre, previsto che i genitori di figli disabili con più di 21 anni, pur percependo l’assegno, potranno continuare a fruire della detrazione fiscale per figli a carico .
● le madri di età inferiore a 21 anni: spetta una maggiorazione dell’importo base pari a 20 euro mensili per ciascun figlio;
● i nuclei familiari con quattro o più figli: maggiorazione forfettaria per il 2022 pari a 100 euro mensili per nucleo; ● i nuclei con secondo percettore di reddito: la maggiorazione è pari a 30 euro mensili per Isee sino a 15 mila euro, tale importo si riduce gradualmente in corrispondenza di Isee fino a 40 mila euro.
Quando e come fare la domanda per percepire l’assegno unico e quali sono i documenti necessari
La domanda per il riconoscimento dell’assegno ha una validità annuale e deve essere presentata ovvero rinnovata, ogni anno (articolo 6, Dlgs 231/2021).
Le domande possono essere presentate in qualunque momento dell’anno e, se accolte, danno diritto all’erogazione del beneficio fino al mese di febbraio dell’anno successivo.
Le domande per l’assegno unico e universale (Auu) potranno essere presentate a partire dal 1° gennaio 2022.
Per i nuovi nati, la domanda deve essere presentata entro 120 giorni dalla nascita. Il beneficio può essere chiesto anche prima della nascita di un figlio, a decorrere dal settimo mese di gravidanza.
Essendo il primo anno di applicazione della disciplina dell’Auu segnaliamo che, per poter percepire l’assegno unico e universale sin dal prossimo marzo, sarà necessario procedere all’invio delle domande dal mese di gennaio. Attenzione. In ogni caso, tutte le domande presentate entro il 30 giugno di ciascun anno danno diritto agli arretrati dal mese di marzo.
Con riferimento alle modalità di presentazione delle domande precisiamo che: a) la domanda deve essere inviata all’Inps, mediante il sito istituzionale, accedendo al portale dedicato con riconoscimento digitale oppure mediante il Contact center integrato ovvero, b) presso gli istituti di patronato.
Alla domanda è necessario allegare la certificazione Isee, in modo da beneficiare dell’importo più adeguato. Qualora il contribuente non effettui la presentazione della certificazione Isee, l’Inps erogherà l’importo minimo previsto dalla legge, pari a 50 euro.
In tale caso, l’Inps precisa che occorre distinguere le sottoelencate ipotesi:
● Isee presentato entro il 30 giugno: la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo;
● Isee presentato dal 1° luglio: la prestazione viene calcolata sulla base del valore dell’indicatore al momento della presentazione dell’Isee;
● in assenza di Isee oppure Isee pari o superiore a 40.000 euro: la prestazione spettante viene calcolata con l’importo minimo previsto dall’articolo 4 del Dlgs 230/2021 (50 euro per i figli minori e 25 euro per i maggiorenni). Con riferimento al soggetto che deve inoltrare la domanda per accedere all’Auu precisiamo che l’istanza deve essere presentata:
● da un genitore ovvero
● da chi esercita la responsabilità genitoriale in caso di figli minorenni
a prescindere dalla convivenza con il figlio, dal figlio maggiorenne per sé stesso, da un affidatario o da un tutore nell’interesse esclusivo del minore affidato o tutelato
L’istanza può essere inoltrata anche dai figli maggiorenni in sostituzione dei genitori, in caso di corresponsione diretta dell’assegno.
Per i nuclei familiari che sono percettori del reddito di cittadinanza, l’assegno unico e universale è corrisposto d’ufficio congiuntamente con il reddito di cittadinanza e secondo le modalità di erogazione di quest’ultimo, sottraendo la quota prevista per i figli minori.
Quando e come avviene l’erogazione dell’assegno unico
L’Inps erogherà direttamente, secondo quanto indicato nell’articolo 6 del Dlgs 230/2021, mediante accredito su iban ovvero mediante bonifico domiciliato, l’assegno unico e universale a partire dal 1° marzo 2022, data in cui cesseranno gli attuali benefici economici e fiscali a sostengo dei nuclei familiari attualmente vigenti.
Il pagamento dell’assegno è corrisposto da marzo di ogni anno fino al febbraio dell’anno successivo.
L’assegno viene erogato sul conto corrente di entrambi i genitori in pari misura o, previo accordo degli stessi, su un unico conto corrente. In caso di affidamento esclusivo l’assegno spetta, in mancanza di diverso accordo, al genitore affidatario.
La norma prevede che i figli maggiorenni, se rispettano alcune specifiche condizioni, possano chiedere anche la corresponsione diretta dell’assegno.
Nel messaggio 4748 di fine anno dell’Inps, l’Istituto precisa nell’informativa Assegno Unico e Universale per i figli che l’Auu sarà erogato a decorrere dal 1° marzo 2022 e da quella data cesseranno di avere efficacia:
● le misure di sostegno alle famiglie di cui al decreto (Dl 79/2021) che ha istituito l’assegno temporaneo per i figli minori;
● le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni (articolo 12 commi 1 lett. c) e 1-bis del Tuir);
● limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, l’assegno per il nucleo familiare (articolo 2 del Dl 69/1988, conv. in legge 153/1988) e gli assegni familiari (Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, recati dal Dpr 797/1955).
Prima applicazione. Fino alla fine di febbraio 2022 saranno prorogate le misure attualmente in essere – ovvero l’assegno temporaneo, l’assegno ai nuclei familiari, gli assegni familiari e le detrazioni fiscali per i figli minori di 21.
Per scoprire di più richiedi una consulenza ai Professionisti di Si Italia.